Dopo un processo durato due anni, lo scorso 22 marzo è stato firmato il rinnovo del CCNL Commercio che interessa i dipendenti delle aziende dei settori Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio (circa 3 milioni di lavoratori).
Il nuovo contratto prevede innanzitutto un aumento dei minimi retributivi, aumento che procederà per scaglioni, da aprile 2024 a febbraio 2027, in aggiunta all’acconto di futuri aumenti (AFAC) messo a disposizione dei lavoratori nel marzo 2023.
Gli aumenti in questione rispettano le tabelle retributive che inseriamo qui di seguito.
Per fare un esempio, per un lavoratore dipendente inquadrato con un 4° livello in uno dei settori sopra elencati fino a febbraio 2027, l’aumento complessivo previsto è di 240€.
Oltre a questi, è prevista anche una somma Una Tantum (prendendo ad esempio il 4° livello di inquadramento si tratta di 350€ lordi) che sarà erogata in due tranche (a luglio 2024 e a luglio 2025) per compensare il lungo periodo di carenza (l’ultimo rinnovo del CCNL commercio risultava scaduto a luglio 2019). Tutte le tabelle retributive 2024 a questo link.
Cosa succede in caso di presenza del superminimo assorbibile?
Qualora il datore di lavoro abbia concordato con il lavoratore in precedenza una paga che superi i minimi contrattuali previsti per il livello di appartenenza, scegliendo di dare questa eccedenza a titolo di superminimo assorbibile, si riserva la possibilità di assorbire questi aumenti quando i minimi retributivi del CCNL aumenteranno.
Il superminimo, dunque, per riassumere, è una voce della retribuzione che eccede rispetto ai minimi tabellari e alle altre voci previste dal contratto collettivo e che compare in chiaro nella busta paga del dipendente. Esso è normalmente definito assorbibile, a meno che non venga pattuita dalle due parti – datore di lavoro e lavoratore – una sua espressa non assorbibilità.
Cosa vuol dire? Se il superminimo è a titolo di futuro aumento di contratto, funziona come una sorta di camera di compensazione, che consente al lavoratore di non subire variazioni di retribuzione (quindi neanche aumenti, dal momento che la sua paga risultava già superiore al minimo previsto dal CCNL), e al datore di lavoro di attingere dal superminimo assorbibile per compensare la quota di aumento prevista.
Una sorta di cuscinetto che il datore di lavoro adopera per anticipare futuri aumenti dei minimi tabellari prevedibili, che lo aiuta anche a valorizzare il profilo del lavoratore entrante o a gratificare il dipendente con esperienza che cresce in azienda passando da un livello all’altro.
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